Il riconoscimento dell’Invalidità Civile si ottiene compilando la domanda su apposito modulo, che deve essere presentata alla Commissione Medica, istituita presso l’ufficio invalidi civili dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza.
Devono essere allegati i seguenti documenti:
– certificazione medica (del medico di base o dello specialista della struttura pubblica), che viene attualmente inviato per via telematica, che attesti le patologie invalidanti da cui l’interessato è affetto. Il certificato non deve avere una data superiore ai tre mesi;
– cartelle cliniche inerenti le patologie per le quali si richiede il riconoscimento dell’invalidità civile;
– autocertificazione sostitutiva del certificato di residenza (L.127);
– fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
Come ottenere il certificato
La Commissione medica, dopo una visita medica e l’esame della documentazione, redige un verbale su cui indica la percentuale di invalidità. Qualora vengano riconosciuti benefici connessi allo stato d’invalidità la pratica viene inviata alla Commissione Medica di Verifica dell’INPS. Quest’ultima può approvare il primo verbale o disporre una nuova visita.
Terminato anche questo ulteriore accertamento, la ASL procederà a comunicare al cittadino, attraverso lettera raccomandata, l’esito dell’accertamento (verbale).
Il diverso grado della riduzione della capacità lavorativa e/o del danno funzionale permanente, riconosciuto dalla Commissione sanitaria sulla base della tabella prevista nel Decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 (pubblicato nella G.U. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.), determina la concessione dei seguenti benefici:
- Fruizione di protesi o ausili (D.M. 27 agosto 1999, n. 332, regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe), per invalidità pari o superiore al 33%.
- Iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, per invalidità pari o superiore al 46%.
- Assegno mensile di assistenza in qualità di “invalido parziale”, per invalidità pari o superiore al 74%.
- Pensione di inabilità in qualità di “invalido totale”, indennità di accompagnamento, per invalidità pari al 100%.
Indennità di accompagnamento (Legge 11 febbraio 1980, n. 18)
Con il 100% dell’invalidità e l’incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita o a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore si ha diritto all’indennità di accompagnamento.
È un’indennità economica mensile che viene data all’invalido perché l’utilizzi come ritiene più opportuno per la propria assistenza.
Tale contributo non è vincolato a limiti di reddito e di età e può percepirlo anche chi è titolare di altre pensioni o rendite.
È inoltre indispensabile che il richiedente non sia ricoverato in via continuativa preso case di cura con retta a carico di enti pubblici.